(Regione Umbria - legge n° 7, 7 maggio 2008)
1. E' a totale carico degli assistiti la tariffa delle prestazioni previste dalla presente legge nei limiti delle previsioni del nomenclatore tariffario di cui all'art. 2, comma 4.
2. Gli assistiti sono tenuti ad anticipare almeno il trenta per cento della spesa risultante da un preventivo appositamente predisposto dal Servizio o dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) ed a versare la quota rimanente dopo l'erogazione delle prestazioni.
3. Restano salvi i diritti degli assistiti esentati dalla spesa sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dei provvedimenti relativi adottati dalla Giunta regionale.