(Regione Umbria - legge n° 7, 7 maggio 2008)
1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge sono erogate nell'ambito del territorio regionale:
a) dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle Aziende USL;
b) dalle strutture odontoiatriche private accreditate, previ stipula di specifici contratti con 1'Azienda USL territorialmente competente.
2. La Giunta regionale, con direttiva vincolante assunta ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), indica gli standards organizzativi, gestionali e dimensionali cui le Aziende USL devono attenersi per l'attivazione del Servizio.
3. La direttiva di cui al comma 2 dispone, in particolare, che:
a) le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei gabinetti odontoiatrici per l'attivazione del Servizio, sono conformi a quanto previsto dall'Allegato C al decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);
b) il Servizio è articolato in più gabinetti odontoiatrici nell'ambito del territorio di ciascun distretto sanitario, tenuto conto delle dimensioni ed articolazioni territoriali del distretto stesso;
c) le Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, impiegano medici chirurghi dentisti ed odontoiatri dipendenti e specialisti ambulatoriali convenzionati e che le attività infermieristiche sono assicurate dal personale dipendente della Azienda USL;
d) le Aziende USL nello stipulare i contratti ai sensi del comma 1, lettera b), prevedono l'applicazione da parte delle strutture odontoiatriche private accreditate del nomenclatore tariffario di cui al comma 4;
e) la gestione finanziaria del Servizio è separata dal Fondo sanitario regionale.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, predispone l'elenco di tutte le prestazioni necessarie ad assicurare l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica ed il relativo tariffario, comprensivo altresì dei costi dei materiali (di seguito denominato nomenclatore tariffario), tenendo conto anche del tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.