(Regione Umbria - legge n° 7, 7 maggio 2008)
1. La presente legge detta norme per l'attivazione in ogni distretto sanitario delle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria di un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica (di seguito denominato Servizio) allo scopo di tutelare e migliorare la salute dei cittadini, di contenere i costi per gli utenti per prestazioni sanitarie e sociali, dando priorità alle fasce più deboli della popolazione che la Giunta regionale determinerà ai sensi di un regolamento di attuazione della presente legge, di realizzare altresì un effettivo regime di libera scelta tra servizio pubblico, anche integrato da strutture odontoiatriche private accreditate, e strutture private nel mantenimento di elevati standards qualitativi.
2. Le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), garantiscono all'utente parità di trattamento e di accesso.