Lazio - Legge 9/08 - articolo 2: Erogazione della prestazione di igiene orale

Articolo 2 - Erogazione della prestazione di igiene orale

(Regione Lazio - legge n° 9, 24 giugno 2008)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, le aziende unità sanitarie locali garantiscono, su base distrettuale, l'erogazione della prestazione sanitaria di igiene orale attraverso operatori abilitati, ai sensi della normativa statale, all'esercizio della professione di igienista dentale.

2. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali adottano, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, gli atti gestionali necessari ad assicurare l'erogazione della prestazione sanitaria di cui al comma 1.

3. I direttori generali sostengono gli oneri economici derivanti dall'adozione degli atti gestionali di cui al comma 2 attraverso le quote del fondo sanitario regionale assegnate alle rispettive aziende unità sanitarie locali.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


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