Trentino - DPP 5/08 - articolo 6: Esumazioni ed estumulazioni delle salme

Articolo 6 - Esumazioni ed estumulazioni delle salme

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 5, 12 febbraio 2008)

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Se necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione o di estumulazione e su richiesta del comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.


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