(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 5, 12 febbraio 2008)
1. In caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall'art. 3, comma 1, all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale.
2. L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.
3. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
4. L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri, prevista dall'art. 21, comma 3, del decreto presidenziale n. 285 del 1990 è verificata dal comune.