Trentino - DPP 5/08 - articolo 3: Accertamento di morte

Articolo 3 - Accertamento di morte

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 5, 12 febbraio 2008)

1. La constatazione di morte ai sensi della normativa può essere effettuata rispettivamente:

a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;

b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o socio-sanitaria;

c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;

d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.

2. L'accertamento della realtà della morte, decorse quindici ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.

4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2 è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.


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