(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 5, 12 febbraio 2008)
1. Le funzioni di vigilanza sulle attivitą in materia funeraria, ai sensi dell'art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono svolte dall'autoritą competente del comune nel cui territorio tali attivitą si svolgono.
2. Le attivitą in materia funeraria di competenza del comune possono essere svolte mediante personale comunale dedicato o incaricato e, ferme restando le competenze in materia di vigilanza di cui al comma 1, dal soggetto a tale scopo incaricato secondo le modalitą stabilite dall'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici locali.
3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge i compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Essa presta inoltre attivitą di assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attivitą in materia funeraria di competenza di quest'ultimo. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda individua preventivamente la figura di personale chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore sanitario previste dalla normativa.