Trentino - Legge 4/08 - articolo 6: Valutazione o monitoraggio

Articolo 6 - Valutazione o monitoraggio

(Regione Trentino-Alto Adige - legge provinciale n° 4, 6 maggio 2008)

1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su bambini e adolescenti sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici anche relativi a controlli successivi alla fine dei trattamenti; i bambini e gli adolescenti sono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici al fine di valutare l'adeguatezza, la correttezza e la tollerabilità della terapia.

2. La Provincia adotta procedure di valutazione e monitoraggio su scala provinciale dei trattamenti psicofarmacologici sui soggetti di cui al comma 1, nonchè di revisione periodica dei trattamenti medesimi.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Provincia istituisce una commissione composta dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza, da rappresentanti della Provincia, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell'ordine degli psicologi e da eventuali altri esperti individuati dalla Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della commissione, ivi comprese la scelta del presidente e la possibilità di partecipazione alle riunioni di ulteriori tecnici ed esperti, sono disciplinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.


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