(Regione Trentino-Alto Adige - legge provinciale n° 4, 6 maggio 2008)
1. E vietato all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado effettuare test e questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni fatti salvi, in via eccezionale, i casi ritenuti indispensabili dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. In caso di sospetto da parte dell'insegnante di un disturbo mentale, compresi sintomi di depressione o di sindrome da iperattivitą e deficit di attenzione (ADHD) a carico di un alunno, l'insegnante informa prioritariamente i genitori dello stesso.
3. Gli interventi di cui al comma 1 volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato del soggetto avente potestą sul minore ai sensi della normativa vigente.