Trentino - Legge 4/08 - articolo 4: Consenso informato

Articolo 4 - Consenso informato

(illegittimità costituzionale: vedi sentenza della Corte Costituzionale del 23-30 luglio 2009 - ndr)

(Regione Trentino-Alto Adige - legge provinciale n° 4, 6 maggio 2008)

1. Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo laddove i genitori esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto, fermo restando quanto disposto dal codice di deontologia medica in merito all'obbligo del medico di informare il minore e di tener conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con il grado di maturità dello stesso, assumendone l'assenso.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari predispone un modulo per il rilascio del consenso informato sul quale il pediatra o il neuropsichiatra infantile interessato illustrano in modo dettagliato gli effetti derivanti dal trattamento e forniscono esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali e alle reazioni indesiderate conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, alle relative modalità di somministrazione e ai possibili trattamenti alternativi.

3. La Provincia individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie alternative alla somministrazione di sostanze psicotrope.

4. Il consenso del genitore o del tutore nominato per il minore interessato è espresso in forma scritta e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.


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