(Regione Molise - legge n° 23, 18 luglio 2008)
1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2007 e sostituito dal seguente:
«1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha già subito trapianto, al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero delta salute e non trattabile nelle strutture sanitarie della regione, nonchè ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:
a) esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;
b) intervento di trapianto,
c) tutti i controlli successivi nonchè quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in regione;
d) trattamenti sanitari nel caso di patologie rare e nel caso di patologie gravi non trattabili in regione di cui sono affetti i minori e nel caso di gravi patologie, non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso Istituti al di fuori del territorio regionale.
e) eventuale espianto di donatore.».