(Regione Molise - legge n° 23, 18 luglio 2008)
1. L'art. 1 della legge regionale n. 17/2007, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalità). 1. La Regione tutela il diritto alla salute:
a) di soggetti affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della salute e non trattabili nelle strutture sanitarie della regione;
b) dei minori affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise;
c) di soggetti che sono affetti da gravi patologie non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso istituti al di fuori del territorio regionale, purchè certificate dalle strutture ospitanti».