(Regione Veneto - legge n° 6, 11 luglio 2008)
1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 č aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di area di cui al comma 2, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.».
(modificato dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 22/2012 - ndr)
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.