Trentino-Trento - Legge 19/07 - articolo 2: Certificazioni sanitarie

Articolo 2 - Certificazioni sanitarie

(Regione Trentino Alto Adige, provincia di Trento - legge n° 19, 15 novembre 2007)

1. Nel territorio provinciale è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

a) certificato di sana e robusta costituzione;

b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

c) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;

d) certificato per ottenere concessioni contro cessione del quinto della retribuzione;

e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori non adibiti ad attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);

f) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;

g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;

h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività di autoriparazione;

i) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;

j) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;

k) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità a direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;

l) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;

m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;

n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;

o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;

p) certificato di idoneità al lavoro notturno;

q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;

r) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

2. E' fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1, qualora previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, anche allorchè il richiedente non sia lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del medesimo decreto legislativo.

3. E' altresì fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonchè il rilascio di certificazioni richieste da uffici di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio provinciale o comunque richiesti per l'assunzione a pubblici impieghi non di competenza provinciale.

(vedi modifica apportata dall'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 11.07.18 - ndr)

4. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.


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