(Regione Trentino Alto Adige, provincia di Trento - legge n° 19, 15 novembre 2007)
(sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale n. 5/22 - ndr)
1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione a radiazioni ionizzanti, il nulla osta preventivo di categoria B previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, previo parere della commissione per la radioprotezione. La commissione per la radioprotezione esprime altresì il parere della Provincia per il nulla osta preventivo di categoria A, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
2. La commissione indicata al comma 1 è composta da un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia, da un medico specialista in medicina del lavoro, da un fisico specialista in fisica sanitaria ed esperto qualificato nel settore e da un rappresentante del servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni riguardanti la nomina e le modalità di funzionamento della commissione nonchè, sentita la commissione stessa, le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca del nulla osta di categoria B previsto dal comma 1. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o della provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.