(Regione Abruzzo - legge n° 32, 31 luglio 2007)
(modificato dall'articolo 10 della legge regionale 12/2016 - ndr)
1. La Direzione sanità regionale ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale sia nei casi di accreditamento subordinati all'esecuzione della prescrizione, sia nel corso del quinquennio di validità dell'acereditamento come anche nella fase di rinnovo dell'accreditamento istituzionale avvalendosi di gruppi ispettivi di lavoro nominati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 66: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 maggio 1983, n. 25 recante: Disciplina del Servizio ispettivo e del Collegio dei revisori delle ULSS.
2. L'esito delle verifiche effettuate deve essere comunicato entro quindici giorni al rappresentante legale della struttura interessata. Qualora venga accertata la perdita dei requisiti per l'accreditamento, la Direzione sanità diffida il rappresentante legale della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o contro-deduzioni entro un lasso di tempo che andrà determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i sessanta giorni.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 2, qualora non siano stati apportati gli adeguamenti previsti o non si ritengano adeguate le giustificazioni addotte dal rappresentante legale della struttura, la Giunta regionale delibera:
a) la revoca dell'accreditamento e degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti in caso di perdita dei requisiti essenziali di cui al precedente comma 2, lettera d) dell'art. 6;
b) il declassamento del livello di accreditamento e di ridefinizione dei relativi accordi contrattuali fino a quando non siano rimosse le cause transitorie e contingenti di perdita di requisiti comunque diversi da quelli sopra indicati.
4. Le strutture alle quali sia stato revocato l'accreditamento istituzionale, possono presentare nuova istanza secondo la procedura di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 6.
5. La revoca dell'accreditamento istituzionale viene altresì disposta nei seguenti casi:
a) sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5;
b) erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
c) la violazione degli standard qualitativi e quantitativi di personale, uguali per le strutture pubbliche e private, così come definiti nel manuale di autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 4, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale sanità 13 settembre 1988, n. 710800, nonchè la mancata applicazione del CCNL di categoria.
(modifica introdotta dall'articolo 1 della legge regionale 27/09 - ndr)
(Vedi modifica introdotta dal'articolo 2 della legge regionale 27/09 - ndr)