(Regione Veneto - legge n° 23, 16 agosto 2007)
1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale".