Regione Lazio
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REGOLAMENTO REGIONALE N° 2, 26
GENNAIO 2007
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 47 del
15.12.07, pag. 25)
Disposizioni relative alla verifica di compatibilita' rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive
modificazioni
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007)
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Rimodulazione di posti letto o variazione di attivitą
CAPO II - Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilitą
Articolo 4 - Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione
Articolo 5 - Verifica di compatibilitą
Articolo 6 - Procedure per la selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione
Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione
CAPO III - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio trasferimento della
relativa titolaritą
Articolo 8 - Richiesta di autorizzazione all'esercizio
Articolo 9 - Attivitą istruttoria
Articolo 10 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attivitą sanitarie e socio-sanitarie
Articolo 11 - Piano di adeguamento
Articolo 12 - Provvedimento di diniego - Istanza di riesame
Articolo 13 - Cessione dell'autorizzazione all'esercizio
Articolo 14 - Ipostesi non rientranti nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio
CAPO IV - Verifiche periodiche. vigilanza, sospensione,revoca e decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio
Articolo 15 - Verifica periodica
Articolo 16 - Vigilanza, sospensione e revoca
Articolo 17 - Decadenza
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 18 - Disposizioni transitorie per le autorizzazioni alla realizzazione
Articolo 19 - Autorizzazione all'esercizio di soggetti gią operanti
Articolo 20 - Definizione dei procedimenti in corso