(Regione Piemonte - legge n° 18, 6 agosto 2007)
1. Il CORESA partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della giunta regionale e della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'art. 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) così come sostituito dall'art. 6 della presente legge.
2. Il CORESA, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è sentito obbligatoriamente in ordine:
a) alla formazione del piano socio-sanitario regionale e relativi aggiornamenti;
b) alla stesura del testo finale della relazione socio-sanitaria di cui all'art. 13, commi 1 e 2;
c) all'attivazione di progetti riguardanti aree prioritarie di intervento socio-sanitario;
d) all'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale in ambito socio-sanitario;
e) ai criteri di indirizzo tematico della ricerca sanitaria finalizzata regionale;
f) ad iniziative di promozione della integrazione socio-sanitaria e di interazione fra salute ed ambiente.
3. Il CORESA esprime, inoltre, pareri in merito a specifiche richieste formulate dagli assessorati dell'amministrazione regionale competenti in materia socio-sanitaria.
4. Le modalità di funzionamento del CORESA sono disciplinate con apposito regolamento, assunto a maggioranza dei componenti. Il regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può prevedere che il CORESA articoli le proprie attività per strutture competenti in materia e disciplinare i casi in cui è richiesta la convocazione dell'assemblea plenaria.
5. Il CORESA esprime i pareri entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.