Piemonte - Legge 18/07 - articolo 4: Attribuzioni e funzionamento del CORESA

Articolo 4 - Attribuzioni e funzionamento del CORESA

(Regione Piemonte - legge n° 18, 6 agosto 2007)

1. Il CORESA partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della giunta regionale e della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'art. 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) così come sostituito dall'art. 6 della presente legge.

2. Il CORESA, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è sentito obbligatoriamente in ordine:

a) alla formazione del piano socio-sanitario regionale e relativi aggiornamenti;

b) alla stesura del testo finale della relazione socio-sanitaria di cui all'art. 13, commi 1 e 2;

c) all'attivazione di progetti riguardanti aree prioritarie di intervento socio-sanitario;

d) all'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale in ambito socio-sanitario;

e) ai criteri di indirizzo tematico della ricerca sanitaria finalizzata regionale;

f) ad iniziative di promozione della integrazione socio-sanitaria e di interazione fra salute ed ambiente.

3. Il CORESA esprime, inoltre, pareri in merito a specifiche richieste formulate dagli assessorati dell'amministrazione regionale competenti in materia socio-sanitaria.

4. Le modalità di funzionamento del CORESA sono disciplinate con apposito regolamento, assunto a maggioranza dei componenti. Il regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può prevedere che il CORESA articoli le proprie attività per strutture competenti in materia e disciplinare i casi in cui è richiesta la convocazione dell'assemblea plenaria.

5. Il CORESA esprime i pareri entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.


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