Liguria - Legge 24/07 - articolo 2: Cremazione

Articolo 2 - Cremazione

(Regione Liguria - legge n° 24, 4 luglio 2007)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al comune di decesso o di residenza;

d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.

5. Il comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.

7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'Art. 8 della legge n. 130/2001.


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