Friuli Venezia Giulia - Legge 10/07 - articolo 6: Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici

Articolo 6 - Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 10, 16 maggio 2007)

1. Al fine di promuovere e qualificare l'attivitą di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale gią in servizio, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilitą.
(modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21/09 - ndr)

2. Nello svolgimento dell'attivitą di cui al comma 1 il personale ivi indicato opera nella struttura operativa che conduce lo studio e si rapporta con le altre strutture operative coinvolte, anche di altre aziende sanitarie. E' responsabile della tempestiva acquisizione e della corretta gestione dei dati e coordina le diverse fasi di tale attivitą mantenendo i rapporti tra i professionisti che partecipano agli studi clinici.

3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonchč dei proventi derivanti dall'attivitą di ricerca clinica.
(modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21/09 - ndr)

4. L'assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di tre anni, avviene con concorso per titoli ed esami.
(modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21/09 - ndr)

5. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1 le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici tengono conto, in particolare, del curriculum di studi, dell'esperienza maturata in strutture pubbliche e private nell'ambito della raccolta, della gestione e dell'archiviazione dei dati relativi agli studi clinici, nonchč della capacitą di relazionarsi con le strutture e i soggetti interessati agli studi medesimi.

6. Gli oneri complessivi derivanti dall'utilizzo del personale di cui al comma 1 devono gravare per una percentuale non inferiore al 50 per cento sui soggetti esterni interessati agli studi clinici che collaborano con le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici ai fini della conduzione degli studi medesimi.


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