(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 10, 16 maggio 2007)
1. Gli incarichi di cui agli articoli 2 e 3 possono essere conferiti nelle aziende sanitarie regionali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che hanno concretamente attuato, con riferimento agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento delle professioni di cui all'Art. 1, l'assegnazione esplicita di funzioni, responsabilità ovvero risorse strumentali e umane e hanno definito e verificato i livelli di autonomia e integrazione di tali professioni con le altre risorse aziendali.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono conferiti in conformità alla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 251/2000 possono essere conferiti incarichi di durata massima triennale, rinnovabili.
3. Con riferimento agli incarichi di cui all'Art. 3, su motivata richiesta delle aziende sanitarie regionali o degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici da inoltrare presso la direzione centrale salute e protezione sociale, la giunta regionale può rideterminare il limite numerico massimo degli incarichi attribuibili fissato dall'Art. 7 della legge n. 251/2000, previa verifica della coerenza della richiesta con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale e al fine di conseguire obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell'assistenza non altrimenti perseguibili.