(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 10, 16 maggio 2007)
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualitą dell'assistenza e di conseguire risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicitą, possono essere conferiti, agli operatori di cui all'Art. 2, i seguenti incarichi dirigenziali:
a) incarichi di tipo gestionale, che comportano la gestione diretta di processi, risorse umane, tecniche o finanziarie;
b) incarichi di tipo professionale con attivitą di consulenza, studio, formazione e ricerca, di orientamento dei servizi all'appropriatezza e all'assistenza basata sulle prove, di gestione del rischio clinico e anche funzioni di alta specializzazione.
2. L'atto aziendale definisce le funzioni dei responsabili dei servizi istituiti ai sensi del comma 1, i quali dipendono dal direttore della struttura operativa o dal direttore del dipartimento ai quali gli incarichi afferiscono.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti in numero non superiore alle strutture operative sanitarie aziendali nel caso di aziende per i servizi sanitari, e in numero non superiore alla metą dei dipartimenti sanitari verticali nel caso delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero - universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. A tali fini si tiene conto delle strutture operative sanitarie aziendali e dei dipartimenti sanitari verticali individuati nell'atto aziendale.