(vedi ordinanza della Corte costituzionale del 21 maggio - 6 giugno 2008 - ndr)
(Regione Toscana - legge n° 9, 19 febbraio 2007)
1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o
in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari
e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di
ottemperare ai criteri indicati nell'Art. 5, comma 1, lettera
a), e
che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai
sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera e), possono ottenere l'iscrizione
all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di
cui all'Art. 5, comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti
richiesti determina la revoca del riconoscimento.
(Modificato dall'articolo 5 della
legge Toscana 31/07 - ndr)