(vedi ordinanza della Corte costituzionale del 21 maggio - 6 giugno 2008 - ndr)
(Regione Toscana - legge n° 9, 19 febbraio 2007)
1. La commissione di cui all'Art. 4 svolge i seguenti compiti:
a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall'Art. 2, fermo restando la validitą dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle universitą ai sensi dell'Art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivitą amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
b) determina le modalitą di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
c) definisce i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari, di cui all'Art. 2;
(soppressa dall'articolo 4 della legge Toscana 31/07 - ndr)d) determina le modalitą di istituzione e di tenuta dell'elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui all'Art. 2, nonchč i criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;
e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
f) definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge;
(soppressa dall'articolo 4 della legge Toscana 31/07 - ndr)g) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le universitą toscane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.