Toscana - Legge 9/07 - articolo 5: Compiti della commissione

Articolo 5 - Compiti della commissione

(vedi ordinanza della Corte costituzionale del 21 maggio - 6 giugno 2008 - ndr)

(Regione Toscana - legge n° 9, 19 febbraio 2007)

1. La commissione di cui all'Art. 4 svolge i seguenti compiti:

a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall'Art. 2, fermo restando la validitą dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle universitą ai sensi dell'Art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivitą amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

b) determina le modalitą di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;

c) definisce i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari, di cui all'Art. 2;
(soppressa dall'articolo 4 della legge Toscana 31/07 - ndr)

d) determina le modalitą di istituzione e di tenuta dell'elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui all'Art. 2, nonchč i criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;

e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;

f) definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge;
(soppressa dall'articolo 4 della legge Toscana 31/07 - ndr)

g) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le universitą toscane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.


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