Toscana - Legge 9/07 - articolo 4: Commissione per la formazione

Articolo 4 - Commissione per la formazione

(Regione Toscana - legge n° 9, 19 febbraio 2007)

1. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta secondo i seguenti criteri:

a) il direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, o un suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente responsabile del settore Formazione, promozione della salute, comunicazione e governo clinico della direzione generale, diritto alla salute e politiche di solidarietà;

c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;

d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari;

e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'Art. 2;

f) un rappresentante di ciascuna delle università aventi sede in Toscana;
(modificato dall'articolo 3 della legge Toscana 31/07 - ndr)

g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;

h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;

i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.

3. La commissione di cui al comma 1, è nominata con deliberazione della giunta regionale e dura in carica quattro anni; la qualifica di segretario della commissione e ricoperta da un funzionario della direzione generale, diritto alla salute e politiche di solidarietà; i membri, di cui al comma 2, lettere e), g), e h), sono nominati dalla giunta regionale in base alla comprovata esperienza nel settore;

4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.


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