(vedi ordinanza della Corte costituzionale del 21 maggio - 6 giugno 2008 - ndr)
(Regione Toscana - legge n° 9, 19 febbraio 2007)
1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici
veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti
esercenti le medicine complementari di cui all'Art. 2 della presente
legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei
requisiti di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c).
(modificato dall'articolo 2, comma 1,
della legge Toscana 31/07 - ndr)
2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i
medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti
in possesso dei titoli previsti dall'Art. 5, comma 1, lettera
e).
(modificato dall'articolo 2, comma 2,
della legge Toscana 31/07 - ndr)
3. Ai fini dell'iscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini
rilasciano la certificazione di cui al comma 1 nell'ambito di un
protocollo di intesa redatto con la giunta regionale.
(modificato dall'articolo 2, comma 3,
della legge Toscana 31/07 - ndr)