Toscana - Legge 9/07 - articolo 3: Elenchi dei medici esercenti medicine complementari

Articolo 3 - Elenchi dei medici esercenti medicine complementari

(vedi ordinanza della Corte costituzionale del 21 maggio - 6 giugno 2008 - ndr)

(Regione Toscana - legge n° 9, 19 febbraio 2007)

1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'Art. 2 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c).
(modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge Toscana 31/07 - ndr)

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dall'Art. 5, comma 1, lettera e).
(modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge Toscana 31/07 - ndr)

3. Ai fini dell'iscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini rilasciano la certificazione di cui al comma 1 nell'ambito di un protocollo di intesa redatto con la giunta regionale.
(modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge Toscana 31/07 - ndr)


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