(Regione Toscana - legge n° 9, 19 febbraio 2007)
1. La Regione Toscana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari
all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro
delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della
Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli
indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all'Art.
2. L'esercizio delle stesse è affidato ai medici chirurghi,
odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
(modificato dall'articolo 1 della legge
regionale Toscana 31/07 - ndr)