Toscana - Legge 9/07 - articolo 1: Principi fondamentali

Articolo 1 - Principi fondamentali

(Regione Toscana - legge n° 9, 19 febbraio 2007)

1. La Regione Toscana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all'Art. 2. L'esercizio delle stesse è affidato ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
(modificato dall'articolo 1 della legge regionale Toscana 31/07 - ndr)


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