(Regione Umbria - legge n° 1, 22 gennaio 2007)
1. L'accesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
2. Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi della legge 21 febbraio 2006, n. 49, accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno, certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
3. La certificazione di cui al comma 1, e' esentata dall'esplicitazione delle metodiche di accertamento. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.