(Regione Umbria - legge n° 1, 22 gennaio 2007)
1. La Regione, nel rispetto dell'Art. 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignitą e della libertą della persona, della qualitą e dell'appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.