Umbria - Legge 1/07 - articolo 1: Finalitą

Articolo 1 - Finalitą

(Regione Umbria - legge n° 1, 22 gennaio 2007)

1. La Regione, nel rispetto dell'Art. 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignitą e della libertą della persona, della qualitą e dell'appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.


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