(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unitą sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993);
b) legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie «Tutela della salute» e «Servizi Sociali»), limitatamente all'Art. 2;
c) legge regionale 24 marzo 2000, n. 25 (disciplina dell'organizzazione del servizio sanitario regionale);
d) legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione) limitatamente all'Art. 11.
2. A far data dall'avvio dell'operativitą dell'Agenzia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 č abrogato l'Art. 1 della legge regionale n. 1/2006. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati entro la stessa data in attuazione del sopra citato Art. 1.