Liguria - Legge 41/06 - articolo 88: Norma di rinvio

Articolo 88 - Norma di rinvio

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le conseguenti normative nazionali e regionali vigenti in materia.


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