(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce i requisiti aggiuntivi ed emana l'avviso pubblico per la nomina del direttore dell'Agenzia di cui all'Art. 65 comma 1.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva i seguenti atti relativi all'Agenzia sanitaria regionale:
a) nomina il direttore dell'Agenzia e stipula il relativo contratto;
b) nomina il comitato di indirizzo di cui all'Art. 68;
c) nomina il Collegio sindacale;
d) definisce le modalità del primo impianto e del funzionamento dell'Agenzia;
e) determina il finanziamento regionale per la fase di primo impianto;
f) designa i componenti del Comitato di indirizzo di cui all'Art. 68;
g) approva lo statuto dell'Agenzia e la dotazione organica entro trenta giorni dall'invio dello stesso da parte del direttore.
3. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il direttore adotta:
a) lo Statuto dell'Agenzia;
b) il primo programma delle attività.
4. In sede di prima applicazione, al fine di favorire l'avvio dell'attività l'Agenzia, la stessa può aderire a contratti o convenzioni già stipulati dalla Regione o da Aziende sanitarie pubbliche alle medesime condizioni previste per le stesse.