(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Al comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale n. 12/2006, le parole da «Il comitato elegge» a «Conferenze di ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente del comitato, eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci dei comuni che compongono il distretto e che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione del territorio distrettuale, si avvale di un esecutivo composto dai Presidenti delle conferenze di ambito».
2. Il comma 3 dell'Art. 21 è sostituito dal seguente:
«3. L'azione di controllo e verifica amministrativo-contabile nelle Aziende pubbliche di servizi alla persona è svolta da un collegio di tre revisori, nominati ai sensi dello statuto; la Regione designa uno dei componenti. Per le Aziende con un volume di entrata al di sotto di euro 2.500.000,00 è da prevedersi un singolo Revisore designato dalla Regione.».
3. Gli organi di revisione amministrativo-contabile delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'Art. 21 della legge regionale n. 12/2006, nominati ai sensi della previgente normativa, restano in carica fino alla scadenza naturale, fatta salva la possibilità per le Aziende con un volume di entrata inferiore a euro 2.500.000,00 di nominare un unico revisore con le modalità di cui all'Art. 21, come modificato ai sensi della presente legge.