Liguria - Legge 41/06 - articolo 77: Comitato etico regionale

Articolo 77 - Comitato etico regionale

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. E' istituto il Comitato etico regionale quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere degli assistiti inseriti nei programmi di sperimentazioni cliniche dei medicinali svolti nelle strutture del sistema sanitario regionale.

2. Il Comitato etico regionale svolge i compiti ed opera in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro della salute del 12 maggio 2006 (requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali). Il Comitato in particolare:

a) valuta i programmi di sperimentazione scientifica e clinica terapeutica avviati nelle strutture del sistema sanitario regionale;

b) esprime pareri in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche ed assistenziali svolte all'interno delle strutture del sistema sanitario regionale;

c) propone iniziative di formazione di operatori sanitari in materia di bioetica.

3. Il Comitato è nominato dalla giunta regionale ed è così composto:

a) due clinici;

b) un medico di medicina generale territoriale;

c) un pediatra di libera scelta;

d) un biostatistico;

e) un farmacologo;

f) un farmacista del Servizio Sanitario Regionale;

g) un dirigente appartenente all'assessorato alla sanità regionale;

h) un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale;

i) un esperto di bioetica;

j) un rappresentante del settore infermieristico e un rappresentante delle altre professioni tecnico-sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica);

k) un rappresentante del volontariato per l'assistenza;

l) un rappresentante dell'associazionismo di tutela dei pazienti.

4. L'Ufficio di segreteria tecnico-scientifica del Comitato è svolto dal personale dell'Agenzia sanitaria regionale.

5. Ai componenti del Comitato etico si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.

6. La giunta regionale definisce la tariffa a carico del promotore della sperimentazione per l'assolvimento dei compiti demandati al Comitato. La tariffa viene determinata in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse ai compensi dei componenti del Comitato, nonchè gli oneri relativi all'Ufficio di segreteria di cui al comma 4.

7. Il Comitato regionale può articolarsi in sezioni distinte per competenza territoriale, patologia o condizione degli assistiti. La giunta regionale definisce numero e competenza delle sezioni che sono composte dalla stessa tipologia di componenti della sezione principale. Le sezioni svolgono le stesse funzioni della sezione principale in relazione all'area di competenza attribuita ed operano sulla base dei criteri e delle metodologie approvate dalla sezione principale.

8. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute del 12 maggio 2006.


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