(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. La Regione riconosce il valore e la funzione dell'attivitā di volontariato e ne favorisce l'apporto per il conseguimento delle finalitā del Servizio Sanitario, individuate dalla programmazione regionale.
2. Le associazioni di volontariato concorrono alle finalitā del Servizio Sanitario regionale sulla base di apposite convenzioni stipulate dalle Aziende sanitarie secondo le previsioni della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni.
3. La giunta regionale definisce i casi in cui, in relazione ad esigenze di omogeneitā e di uniformitā, le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate, anche attraverso accordi quadro, a livello regionale.
(vedi modifiche introdotte dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 57/09 - ndr)