(abrogato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2016 - ndr)
(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. L'Agenzia si avvale di personale dipendente e di personale assunto con contratto di diritto privato. Il direttore, con l'adozione degli atti di cui all'Art. 69, definisce la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite complessivo massimo del due per cento della dotazione organica della Regione, nonchè le modalità e criteri per l'utilizzo del personale a contratto.
2. Al personale dipendente dell'Agenzia si applicano i contratti del comparto del personale del Servizio Sanitario Regionale.
3. Il direttore dell'Agenzia può conferire incarichi e stipulare contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo secondo la normativa vigente.
4. Non può essere assunto con contratto a tempo determinato personale da destinare allo svolgimento delle mansioni amministrative non dirigenziali.
5. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza retribuzione e con diritto al mantenimento del posto.
6. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Agenzia può avvalersi dell'Università, di istituzioni scientifiche, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.
7. Il direttore può attribuire borse di studio e ricerca per l'attuazione di programmi e progetti di ricerca nei settori di attività dell'Agenzia. I regolamenti dell'Agenzia definiscono le modalità di assegnazione di selezione dei candidati e la durata delle borse di studio e ricerca.
8. Il direttore può stipulare convenzioni con Aziende sanitarie per la gestione del personale e dei servizi dell'Agenzia.