(abrogato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2016 - ndr)
(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'Agenzia sotto il profilo economico;
b) redige la relazione al bilancio d'esercizio;
c) accerta la regolare tenuta della contabilitā e la conformitā del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce, almeno semestralmente, alla giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi č fondato sospetto di gravi irregolaritā.
2. Il Collegio sindacale č composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della direttiva CEE n. 253/1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
3. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni.
4. Ai componenti del Collegio sindacale spetta un'indennitā pari a quella prevista dalla normativa regionale in materia di enti strumentali.