(abrogato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2016 - ndr)
(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Il direttore dell'Agenzia č nominato dalla giunta regionale, previa pubblicazione dell'avviso di selezione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e nel sito della Regione, fra i candidati che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attivitā di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilitā delle risorse umane, tecniche o finanziarie e siano in possesso dei requisiti professionali e tecnico-scientifici definiti dalla giunta regionale stessa.
2. Il direttore č il legale rappresentante dell'Agenzia, di cui ha la responsabilitā amministrativa, patrimoniale, organizzativa e gestionale. E' responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse dell'Agenzia.
3. Il direttore risponde della sua attivitā alla giunta regionale.
4. Al direttore viene corrisposto un trattamento economico determinato dalla giunta regionale entro i limiti massimi stabiliti per i direttori generali delle Aziende sanitarie.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'Art. 19.