Liguria - Legge 41/06 - articolo 63: Funzioni regionali

Articolo 63 - Funzioni regionali

(abrogato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2016 - ndr)

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. La giunta regionale svolge nei confronti dell'Agenzia le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo.

A tal fine:

a) emana direttive e linee di indirizzo;

b) approva i programmi di attivitą dell'Agenzia;

c) definisce gli obiettivi, i risultati attesi e il finanziamento;

d) approva lo Statuto dell'Agenzia;

e) approva la dotazione organica;

f) controlla, secondo le modalitą di cui all'Art. 9, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio dell'Agenzia.


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