(abrogato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2016 - ndr)
(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. La giunta regionale svolge nei confronti dell'Agenzia le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo.
A tal fine:
a) emana direttive e linee di indirizzo;
b) approva i programmi di attivitą dell'Agenzia;
c) definisce gli obiettivi, i risultati attesi e il finanziamento;
d) approva lo Statuto dell'Agenzia;
e) approva la dotazione organica;
f) controlla, secondo le modalitą di cui all'Art. 9, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio dell'Agenzia.