(abrogato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2016 - ndr)
(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. E' istituita l'Agenzia sanitaria regionale (ARS), di seguito, denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, per svolgere attività di supporto e di consulenza tecnica all'organizzazione regionale.
2. In particolare, la Regione si avvale dell'Agenzia affinchè svolga incarichi di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo utili alle strutture regionali per l'esercizio delle funzioni in materia di governo clinico, di valutazione dei bisogni sanitari e sociosanitari, delle tecnologie sanitarie e del rischio clinico, di prevenzione, di epidemiologia, di accreditamento delle strutture e di ricerca, anche in collaborazione con l'Università di Genova e con altre istituzioni a livellò nazionale e internazionale che operano sui temi strategici della ricerca e dell'innovazione.