Liguria - Legge 41/06 - articolo 61: Informazione scientifica

Articolo 61 - Informazione scientifica

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. La giunta regionale disciplina l'informazione scientifica presso gli operatori sanitari tramite apposito regolamento che deve:

a) assicurare lo sviluppo di un'informazione scientifica pubblica indipendente;

b) promuovere una informazione scientifica rivolta al miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'assistenza prestata;

c) garantire la trasparenza e la correttezza dell'informazione scientifica attuata dalle aziende farmaceutiche, disciplinandone le modalità di svolgimento;

d) definire le modalità di controllo e verifica.


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