(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. La giunta regionale disciplina l'informazione scientifica presso gli operatori sanitari tramite apposito regolamento che deve:
a) assicurare lo sviluppo di un'informazione scientifica pubblica indipendente;
b) promuovere una informazione scientifica rivolta al miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'assistenza prestata;
c) garantire la trasparenza e la correttezza dell'informazione scientifica attuata dalle aziende farmaceutiche, disciplinandone le modalità di svolgimento;
d) definire le modalità di controllo e verifica.