Liguria - Legge 41/06 - articolo 57: Unioni per l'acquisto ed altre forme di collaborazione

Articolo 57 - Unioni per l'acquisto ed altre forme di collaborazione

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. La giunta regionale adotta iniziative e promuove politiche di acquisto di beni e servizi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali e, a tal fine, può emanare direttive vincolanti ai sensi dell'Art. 8 per determinare assetti e modalità di gestione di servizi in comune tra più Aziende sanitarie o nell'ambito delle Conferenze di Area di cui all'Art. 13, comma 3.


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