(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione la Regione definisce ambiti e modalitą di applicazione degli accordi contrattuali per le prestazioni, individuando i soggetti interessati alla contrattazione. In particolare determina:
a) le responsabilitą proprie e delle Aziende sanitarie nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) gli indirizzi per la stipula degli accordi;
c) le tariffe delle prestazioni e di. pacchetti assistenziali, i criteri per la remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, i volumi e i requisiti di appropriatezza concordati.
2. La Regione e le Aziende sanitarie, anche attraverso valutazioni comparative della qualitą e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private accreditate.