(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Il Consiglio regionale approva il Piano sociosanitario regionale (PSSR), acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria di cui all'Art. 13.
2. Il PSSR è elaborato in coerenza con il Piano Sanitario Nazionale, assicura l'integrazione con il Piano Sociale Integrato regionale di cui all'Art. 25 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e individua:
a) gli obiettivi di salute, le aree di intervento prioritarie, le esigenze di salute rilevate o espresse;
b) i livelli di assistenza definiti attraverso indicatori epidemiologici, clinici ed assistenziali; standard di servizi; pacchetti assistenziali integrati;
c) l'organizzazione di dettaglio del Servizio Sanitario Regionale;
d) i criteri per la definizione dei programmi di intervento e dei progetti obiettivo di rilievo regionale di cui all'Art. 6;
e) il quadro delle risorse finanziarie da destinare nel periodo di vigenza al Servizio Sanitario Regionale;
f) gli indicatori e i parametri per la verifica della qualità e dei costi delle prestazioni erogate, nonchè per la valutazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati.
3. Il PSSR è composto da stralci funzionali che possono essere approvati separatamente dal Consiglio regionale.
4. Lo stralcio relativo all'organizzazione della rete di cura e di assistenza, in coerenza con le linee e gli indirizzi della pianificazione generale, prevede, in particolare:
a) l'adeguamento della rete e dell'offerta ospedaliera agli standard previsti dalla normativa nazionale con particolare riguardo alla dotazione dei posti letto e ai tassi di ospedalizzazione;
b) la determinazione delle componenti organizzative e delle dimensioni operative del sistema di emergenza sanitaria di cui alla legge regionale 5 maggio 1994 n. 24 (sistema di emergenza sanitaria);
c) l'individuazione, la missione, il dimensionamento e le funzioni delle Aziende sanitarie e dei presidi ospedalieri in modo da garantire:
1) la reciproca complementarietà in ragione dei criteri di intensità assistenziale e di specializzazione dei presidi;
2) la concentrazione delle prestazioni a più elevata complessità in un numero limitato di Centri di alta specialità di cui all'Art. 2;
3) l'erogazione delle restanti prestazioni in presidi ospedalieri fortemente integrati con i Centri di alta specialità;
4) il rapporto fra assistenza ospedaliera e territoriale secondo i principi della presa in carico e della continuità assistenziale.
5) Annualmente la giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano sociosanitario regionale e sull'andamento della spesa sociosanitaria.