Liguria - Legge 41/06 - articolo 48: Incarichi di direzione di struttura

Articolo 48 - Incarichi di direzione di struttura

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti esclusivamente previa selezione per avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore generale nel rispetto dei principi generali fissati dall'Art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di una terna di candidati individuata dalla Commissione di selezione di cui al citato Art. 15-ter in base alla procedura di cui al comma 3.

(vedi modifica introdotta dall'articolo 12 della legge regionale 57/09 -ndr)

3. La giunta regionale, con direttiva vincolante, definisce le procedure per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo in modo da garantire la trasparenza e l'oggettività delle stesse e l'indipendenza della Commissione di selezione, in particolare fissa:

a) i criteri per la scelta dei componenti della Commissione di selezione;

b) i criteri per la formazione della terna di candidati.

4. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce requisito per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura complessa.
(modificato dall'articolo 1 della legge regionale 5/15- ndr)

5. Il dirigente di struttura complessa non può superare i sessantasette anni d'età. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale universitario limitatamente all'incarico di cui al presente articolo.
(abrogato dall'articolo 1, comma 14, della legge regionale 27/2016 - ndr)

6. Analogamente a quanto avviene per i professori universitari, i dirigenti di struttura complessa, giunti al sessantasettesimo anno di età possono restare in servizio per le sole attività di didattica e di ricerca, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, al fine della valorizzazione del patrimonio culturale clinico-scientifico di reparti ospedalieri qualificati ed al fine di contribuire ad integrare e migliorare la formazione dei medici e delle professioni sanitarie. Tale facoltà è concessa direttamente dalla giunta regionale.

7. I dirigenti del ruolo sanitario non possono superare i sessantasette anni d'età. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale universitario limitatamente all'attività assistenziale.

8. Nei casi di cui ai commi 5, 6 e 7, le Aziende sanitarie, sulla base delle convenzioni di cui all'Art. 12, garantiscono, senza oneri per l'Azienda, la possibilità della prosecuzione dell'attività didattica e di ricerca.

9. Per quanto concerne gli incarichi di struttura complessa dei ruoli amministrativi, tecnici e professionali, si rinvia alla normativa vigente in materia.


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