Liguria - Legge 41/06 - articolo 44: Direttore di dipartimento di prevenzione

Articolo 44 - Direttore di dipartimento di prevenzione

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. Il direttore del dipartimento di prevenzione è eletto dal comitato di dipartimento fra dirigenti con incarico di struttura complessa con competenza nelle discipline di cui all'Art. 43, comma 3. Al direttore di dipartimento si applicano le disposizioni di cui all'Art. 41, commi 2 e 3. Nel caso in cui, entro la data di prima convocazione del collegio di direzione, il collegio di dipartimento non abbia provveduto all'elezione del direttore, questi viene nominato, con atto motivato, dal direttore generale dell'azienda.
(modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge regionale 27/2016 - ndr)

2. Il direttore del dipartimento definisce con la direzione aziendale il budget del dipartimento, proponendo l'attribuzione degli obiettivi e delle risorse alle strutture organizzative del dipartimento.

3. Il direttore propone alla direzione aziendale la programmazione delle attività del dipartimento, che verrà fissata nel piano attuativo annuale di cui all'Art. 31. Il direttore del dipartimento svolge, altresì, i seguenti compiti:

a) definisce strumenti di controllo e di verifica della realizzazione dei programmi di lavoro, della qualità e dei costi delle attività;

b) coordina, avvalendosi del Comitato di dipartimento, le attività delle strutture del dipartimento definendo protocolli di dipartimento e procedure omogenee;

c) definisce programmi di formazione e di informazione per gli operatori e i cittadini;

d) raccorda le attività e le funzioni per le aree di intervento che rivestono sia valenza sanitaria che ambientale con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e partecipa al Comitato provinciale di coordinamento di cui all'Art. 10 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

Nel periodo di svolgimento delle funzioni di direttore la direzione dell'unità operativa di provenienza è assegnata temporaneamente ad altro dirigente della stessa.

(vedi modifiche introdotte dagli articoli 8, 9, e 10 della legge regionale 57/09 - ndr)


articolo precedente // articolo successivo