(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Il dipartimento di prevenzione è preposto alla tutela della salute collettiva. In particolare individua e rimuove i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro e persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità della vita.
2. Ogni azienda sanitaria locale definisce con atto regolamentare l'articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione prevedendo modalità di integrazione e coordinamento con i distretti sanitari e gli altri dipartimenti aziendali.
3. L'articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione prevede strutture organizzative dedicate a:
a) igiene e sanità pubblica;
b) sanità animale;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 6 della legge regionale 57/09 - ndr)