Liguria - Legge 41/06 - articolo 42: Comitato di dipartimento

Articolo 42 - Comitato di dipartimento

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. Il Comitato di dipartimento, composto dai responsabili delle strutture organizzative, assicura la programmazione, l'organizzazione delle attivitą e le funzioni di coordinamento del dipartimento.

a) Il Comitato provvede in particolare a:

b) definire i percorsi di cura del paziente;

c) adottare linee guida, protocolli terapeutici e operativi;

d) programmare l'utilizzo delle attrezzature, dei presidi e delle risorse;

e) stabilire modelli e criteri per la verifica e la valutazione di audit clinico e di qualitą;

f) proporre piani di aggiornamento e riqualificazione del personale;

g) eleggere il direttore di dipartimento.

2. Il Comitato di dipartimento definisce le proprie modalitą di funzionamento in un apposito regolamento adottato sulla base di uno schema aziendale.


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