(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Il Comitato di dipartimento, composto dai responsabili delle strutture organizzative, assicura la programmazione, l'organizzazione delle attivitą e le funzioni di coordinamento del dipartimento.
a) Il Comitato provvede in particolare a:
b) definire i percorsi di cura del paziente;
c) adottare linee guida, protocolli terapeutici e operativi;
d) programmare l'utilizzo delle attrezzature, dei presidi e delle risorse;
e) stabilire modelli e criteri per la verifica e la valutazione di audit clinico e di qualitą;
f) proporre piani di aggiornamento e riqualificazione del personale;
g) eleggere il direttore di dipartimento.
2. Il Comitato di dipartimento definisce le proprie modalitą di funzionamento in un apposito regolamento adottato sulla base di uno schema aziendale.